Titolo I: Denominazione-sede-durata-scopo
Art.1) E' costituita l'ASSOCIAZIONE denominata "GEMELLI D'ITALIA"
Art.2) L'associazione ha sede a Desenzano del Garda (BS). La sede potrà essere trasferita in altra località in Italia tramite delibera del Consiglio nazionale. L'Associazione potrà istituire sedi, succursali, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.
Art.3) La durata dell'Associazione è illimitata.
Art.4) L'associazione è apolitica e aconfessionale e non ha finalità di lucro. Essa ha per scopo l'attuazione di iniziative tese a migliorare il ruolo dei gemelli nella realtà umana. A tal fine l'Associazione aspira a: - curare la conoscenza, la cultura e l'informazione del mondo gemellare; - accrescere l'interesse e la visibilità dei gemelli attraverso tutti i canali d'informazione tecnologicamente presenti e futuribili; - curare l'attuazione di manifestazioni tese a favorire le comunicazioni ludiche e culturali fra e sui gemelli; - esserne la rappresentanza ufficiale nei confronti delle Istituzioni; - costituire il tramite fra la ricerca e il vasto bacino scientifico che il mondo gemellare rappresenta; - Al fine di perseguire gli scopi associativi, l'associazione promuoverà la nascita di sezioni territoriali. Essa potrà svolgere in genere ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità associative. L'associazione potrà aderire, con approvazione del Consiglio nazionale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
TITOLO II: Patrimonio dell'Associazione
Art.5) Il patrimonio dell'associazione è costituito da: - beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; - redditi dei beni patrimoniali; - tasse di iscrizione; - quote annuali di associazione; - proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi; - contributi volontari, lasciti, donazioni,elargizioni o contributi da Enti Pubblici. Le risorse dell'associazione saranno impiegate essenzialmente per gli scopi di cui all'art.4) del presente statuto; in ogni caso l'associazione non distribuirà, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua vita, fatte salve destinazioni o distribuzioni imposte dalla legge.
Art.6) Nel rispetto della natura non commerciale e delle sue finalità non lucrative, l'associazione si doterà di un sistema contabile che permetta l'identificazione dei diversi risultati, la divisione tra le poste attive e quelle passive, in modo da arrivare ad una corretta e chiara determinazione degli eventuali redditi del relativo anno.
TITOLO III: Associati
Art.7) Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne condividano le finalità, ne sostengano l'attività almeno mediante il versamento della quota sociale annuale e accettino le regole del presente statuto. Possono aderire all'associazione anche enti, gruppi, associazioni, e simili. Gli associati possono essere in numero illimitato e si distinguono in quattro categorie: fondatori, sostenitori, ordinari e onorari.
Art.8) Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli, tra gli associati, a cui (anche in considerazione di particolari meriti acquisiti nella conduzione dell' associazione) l'indicata qualifica venga successivamente attribuita per decisione del Consiglio nazionale dell'associazione. La quota associativa dei soci fondatori è fissata annualmente mediante delibera del Consiglio nazionale, salvo diverse determinazioni stabilite dal Congresso nazionale, e comunicata ufficialmente agli interessati all'inizio dell' esercizio annuale.
Art.9) Sono associati sostenitori coloro che pur non partecipando attivamente, sostengono mediante versamenti l'attività dell'associazione.
Art.10) Sono associati ordinari tutti quei soggetti che aderiscono successivamente all'associazione senza limiti di tempo e di vita sociale. Chi intende aderire all'associazione deve presentare apposita domanda scritta nella quale deve indicare: le generalità, l'impegno ad osservare lo statuto e tutte le norme che regolano lo svolgimento dell'associazione, ivi comprese quelle derivanti da statuizioni degli organi associativi ed obbligarsi a versare la quota associativa annuale, che, fissata da delibera del Consiglio nazionale, salve diverse disposizioni dell'Assemblea dei soci, deve essere versata all'iscrizione e all'inizio di ogni esercizio annuale. Alla domanda di adesione il richiedente deve allegare, se richiestogli, idonea documentazione comprovante lo stato giuridico legale. L'adesione del socio, previo versamento della quota d'iscrizione, è raccolta dalla sezione territoriale competente. Essa è trasmessa al Consiglio nazionale che provvederà ad approvare o meno la domanda di adesione del nuovo socio entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione dandone comunicazione scritta al soggetto interessato. In caso di parere negativo, che può anche non essere motivato, la domanda non potrà essere ripresentata prima di sei mesi dalla data dell'ultimo parere negativo. Qualora la domanda sia accolta, verrà rilasciata al nuovo associato apposita tessera e documentazione dell'associazione, dalla quale risulterà l'assunzione dei corrispondenti diritti ed obblighi associativi. Nel caso di organismi collettivi (enti, gruppi, associazioni, e simili) l'adesione avverrà mediante accettazione da parte del Direttivo della richiesta ufficiale di affiliazione firmata dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, secondo la prassi valida per le singole iscrizioni. In caso di accettazione, l'organizzazione affiliata potrà partecipare alla vita sociale e nelle assemblee conterà come un singolo socio. Naturalmente i soci delle organizzazioni aderenti potranno comunque iscriversi a titolo individuale godendo di tutti i diritti degli associati sostenitori individuali. L'adesione è a tempo indeterminato. Essa viene annualmente confermata con il versamento della quota sociale, che costituisce dovere fondamentale ed imprescindibile del socio. La qualifica di socio si perde per il mancato versamento annuale della quota sociale, nei tempi stabiliti, o per gravi motivi, su delibera del Consiglio nazionale. Avverso tali deliberazioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art.11) Sono associati onorari quei soggetti legali individuali o collettivi, a cui, in considerazione di particolari benemeranze assunte verso l'associazione, l'indicata qualifica venga attribuita dal Consiglio nazionale.
Art.12) Gli associati, purchè in regola con i pagamenti della quota associativa, hanno il diritto di partecipare alle relative attività associative ed usufruire dei servizi offerti dall'associazione. Essi, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio nazionale e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
Art.13) Tutti gli associati hanno il dovere di rispettare lo statuto e le delibere degli organi associativi, e mantenere riservatezza sulle riunioni e deliberazioni degli organi associativi cui partecipano. Gli associati non possono svolgere attività in contrasto con gli interessi dell'associazione.
Art.14) Gli associati sono obbligati a versare le quote associative annuali entro e non oltre i termini fissati dal regolamento interno o provvisoriamente dal Consiglio nazionale. Il Segretario rilascerà apposita ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa. Gli associati che, nonostante il sollecito scritto comunicato entro il terzo mese successivo alla scadenza fissata per il pagamento della quota, non abbiano provveduto a regolarizzare la loro posizione, saranno dichiarati morosi con conseguente perdita della qualifica associativa.
Art.15) La qualità di associato si perde oltre che per morosità, per decesso, recesso o espulsione. In ogni caso l'associato che cessa di appartenere all'associazione (ovvero i suoi eredi) non può chiedere la restituzione delle quote versate, né ha alcun diritto di rivalsa sul patrimonio dell'associazione.
Art.16) Gli associati possono recedere in ogni tempo dall'associazione. A tal fine la dichiarazione di recesso dovrà essere inviata per iscritto al Presidente, con un preavviso di due mesi sulla scadenza dell'esercizio in corso: in mancanza del termine di preavviso il recesso sarà efficace al termine dell'esercizio successivo a quello in corso e l'associato sarà comunque obbligato al pagamento della quota associativa relativa all'esercizio successivo. Gli associati onorari si considerano automaticamente receduti al termine del periodo per il quale rispettivamente hanno aderito o sono stati iscritti.
Art.17) Morosità, decadenza ed espulsione degli associati sono deliberate dal Consiglio nazionale a maggioranza dei componenti ed a scrutinio palese.
TITOLO IV: Organi associativi
Art.18) L'associazione, di carattere nazionale, si articola in sezioni territoriali, comitati regionali e struttura centrale, un Comitato tecnico scientifico, un Collegio dei revisori e un Collegio dei probiviri.
TITOLO V: Sezioni territoriali
Art.19) La sezione territoriale è costituita dai soci che, nel numero minimo di 10 (dieci) hanno il domicilio nella stessa circoscrizione territoriale.
Art.20) La sezione si modella secondo le sue autonome scelte, avendo però sempre un'Assemblea, un Consiglio Direttivo ed un Presidente, che si rinnovano ad ogni triennio. Laddove non sia raggiunto il numero minimo di 15 (quindici) soci, la sezione è retta da un delegato nominato dal Consiglio nazionale. Tutte le cariche sono triennali e gratuite. Art.21) Sono organi delle Sezioni territoriali: - l'Assemblea della Sezione; - il Consiglio Direttivo; - un Presidente
Art.22) - Assemblea della Sezione - L'Assemblea della Sezione esprime la volontà dei soci in ordine al raggiungimento delle finalità dell'associazione in sede locale. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta motivata allo stesso da parte di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, tutti i soci effettivi della Sezione. E' consentito il conferimento di una delega ad un altro socio della Sezione stessa. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione se sono presenti, direttamente o rappresentati per delega, la metà più uno dei soci della Sezione aventi diritto di voto, in seconda convocazione, almeno 24 (ventiquattro) ore dopo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Art. 23) All'Assemblea della Sezione compete: a) approvare il programma delle attività annuali; b) approvare i preventivi e i consuntivi di spesa; c) eleggere, ogni tre anni e, di norma, nel periodo previsto per la celebrazione del Congresso nazionale, il Consiglio direttivo della Sezione, nella composizione prevista dal successivo art. 24); d) designare i delegati dei soci della Sezione al Consiglio nazionale, nel numero e con le modalità previste dal regolamento organico.
Art.24) Il Consiglio direttivo della Sezione è composto da un numero mai inferiore a tre e sempre in numero dispari di membri. Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite dal regolamento organico. Possono partecipare al Consiglio di Sezione, con diritto di parola, i soci onorari e i dirigenti dell'associazione a livello nazionale.
Art.25) E' competenza del Consiglio di Sezione: a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e un o più vicepresidenti, tra i quali un vicario; b) nominare tra i soci della Sezione, anche non facenti parte del Consiglio, il Segretario, il Tesoriere e i delegati delle varie attività; c) eseguire i deliberati del Congresso nazionale attraverso le direttive della Presidenza nazionale e dell'Assemblea di sezione; d) promuovere l'attività della Sezione prendendo deliberazioni opportune per la realizzazione dei fini descritti dall'art. 4); e) proporre al Consiglio nazionale candidature negli organismi istituzionali alla cui elezione l'associazione partecipi e, ove previsto dal Consiglio nazionale, nelle liste dei delegati al Congresso nazionale; f) raccogliere le adesioni dei nuovi soci da trasmettere al Consiglio nazionale; g) proporre al Consiglio nazionale la revoca della qualifica di socio per gravi motivi e comprovate violazioni dello statuto dell'associazione e del regolamento di sezione.
Art.26) Il Presidente ha la rappresentanza della sezione, indice e presiede le adunanze del Consiglio e le assemblee di sezione, coordina le attività e assume ogni decisione necessaria per il buon andamento della sezione stessa. Tiene, inoltre, i rapporti con gli altri presidenti di sezione, con il Coordinamento regionale e con gli organi della struttura centrale. In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti.
Titolo VI: Comitato regionale
Art.27) I presidenti delle sezioni territoriali della stessa regione formano, riuniti in conferenza, il Comitato regionale.
Art.28) - Competenze del Comitato regionale - Il Comitato regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale nomina, tra i soci della regione anche non facenti parte del Comitato, il Segretario, e i delegati alle varie attività. Indice convegni regionali e coopera all'organizzazione dei convegni regionali indetti dagli organi centrali. Tiene i rapporti con le istituzioni di pari livello.
Art.29) Presidente del Comitato regionale Il Presidente del Comitato regionale indice e presiede le riunioni del Comitato regionale. Ha la rappresentanza del Comitato regionale e può ricevere dal Presidente nazionale la delega a rappresentare l'associazione nella regione, per l'attuazione di particolari compiti istituzionali.
TITOLO VII: Struttura centrale
Art.30) La struttura centrale dell'associazione si articola in: a. Congresso nazionale; b. Consiglio nazionale; c. Comitato di presidenza; d. Presidente nazionale. Tutte le cariche sono triennali e gratuite.
Art.31) - Congresso nazionale - Il Congresso nazionale è l'assemblea di tutti i soci e così dei fondatori, sostenitori, ordinari e onorari dell'Associazione che partecipano ad esso, direttamente o tramite delega ad altro socio. Ogni socio partecipante può ricevere non più di tre deleghe. Può essere prevista un'assemblea formata soltanto da delegati dei soci, qualora essi superino il numero di 500, secondo le norme di un apposito regolamento, approvato dal Consiglio nazionale, che deve basarsi sul principio della rappresentanza proporzionale. Esso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni e in via straordinaria su convocazione del Consiglio nazionale, approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi). Il Congresso nazionale: a. fissa le linee programmatiche dell'attività dell'associazione per il triennio; b. discute la relazione del Presidente e i temi dell'Assise; c. elegge il Presidente nazionale, undici membri del Consiglio nazionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri; d. approva le modifiche dello statuto con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), anche delegando il Consiglio nazionale; Il Congresso é validamente costituito quale che sia il numero dei partecipanti ad esso.
Art.32) - Consiglio nazionale - Il Consiglio nazionale è formato dal presidente nazionale, dai presidenti delle sezioni territoriali o di più sezioni collegate e da undici membri eletti dal Congresso tra i suoi iscritti. Esso è, entro le linee programmatiche approvate dal Congresso, l'organo deliberativo dell'Ente e si esprime su tutte le questioni rilevanti per la vita di esso. E' convocato dal Presidente nazionale almeno una volta l'anno o su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Il Consiglio nazionale controlla e sovrintende tutta l'attività dell'Ente. Approva, su delega del Congresso, le modifiche di statuto con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. Approva i regolamenti necessari per le attività dell'associazione. Stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione e delle quote sociali. Al Consiglio nazionale spetta inoltre: a. stabilire la localizzazione della sede centrale dell'associazione; b. eseguire i deliberati del Congresso; c. nominare i dirigenti centrali per i vari settori delle attività svolte dall'associazione; d. esaminare e definire le candidature per gli organismi di carattere nazionale alla cui elezione l'associazione partecipi; e. approvare la costituzione delle sezioni territoriali, procedere al loro scioglimento e nominare i commissari per inadempienze o violazioni dello statuto; f. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo; g. deliberare sulla decadenza dei soci proposta dalle sezioni territoriali. Delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto.
Art.33) - Comitato di presidenza - Il Comitato di presidenza è l'organo di ordinaria amministrazione dell'associazione. Esso è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Tesoriere, dal Segretario e dal Consulente nazionale.
Art.34) - Presidente nazionale - Il Presidente nazionale è eletto a maggioranza semplice tra i soci dal Congresso nazionale. Ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione, dirige e coordina le attività sociali all'interno delle linee programmatiche determinate dal Congresso. In particolare: a. nomina due vicepresidenti, di cui uno vicario, scegliendoli fra i membri del Consiglio nazionale, ed inoltre il Tesoriere e il Segretario, scegliendoli tra i soci; b. convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato tecnico - scientifico e il Comitato di presidenza; c. presiede le commissioni di settore eventualmente costituite. E' sostituito, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente vicario, anche fino alla celebrazione del congresso ordinario.
Art.35) - Comitato tecnico - scientifico Il Consiglio centrale può istituire il Comitato tecnico - scientifico composto da a componenti, oltre che dal Presidente dell'associazione, da componenti, scelti tra le personalità distintesi nei campi scientifici, sociali e culturali. I componenti il Comitato tecnico - scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di cinque anni. I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica. Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio centrale ed ha funzioni consultive. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'associazione oppure da persona dallo stesso designata.
Art.36) Il Comitato tecnico - scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato: - formula proposte sulle attività dell'associazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività; - esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti; - esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati in ordine alle iniziative attuate dalla associazione.
Art.37) - Collegio dei revisori dei conti - Il collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dal Congresso nazionale anche tra persone non associate e resta in carica per due anni. Ad essi spetta il compito di vigilare sulla gestione amministrativa dell' Ente e di predisporre una relazione scritta sul bilancio consuntivo.
Art. 38) - Collegio dei probiviri - Il Collegio dei probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti,nominati dal Congresso nazionale e incaricati di vigilare sul rispetto dello statuto e sui comportamenti rilevanti dei soci. Esso resta in carica per due anni e può comminare le sanzioni del richiamo, della censura, della sospensione e della decadenza, a seconda della gravità delle infrazioni segnalate dal Consiglio nazionale.
Titolo VIII: Libri associativi
Art.39) I Libri associativi, oltre quelli contabili ed eventuali altri definiti secondo le norme di legge e/o da delibere consiliari, sono i seguenti: - libro degli associati, diviso in almeno quattro sezioni: associati fondatori, sostenitori, ordinari e onorari, in cui, per le rispettive categorie, sono indicate le generalità e le altre notizie relative al vincolo associativo; - libro verbali di assemblea; - libro verbali del Consiglio.
TITOLO IX: Scioglimento
Art.40) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO X: Disposizioni finali e transitorie
Art.41) Per quanto non disposto nel presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
Art.42) Per il primo periodo gli organi amministrativi dell'Associazione saranno costituiti da un amministratore nominato nell'atto costitutivo che avrà tutti i poteri di amministrazione gestionale dell'Associazione nonchè un revisore contabile pure nominato nell'atto costitutivo.